revoca di delibera e pubblicità legale


 

Not. Mauro Acquaroni, 22.01.2002  , chiede

 

Una Srl trasferisce la propria sede sociale in altra città (altro registro imprese), ma nella notte succede qualcosa (non so cosa) che induce i soci a pentirsi della scelta e a optare per una diversa sede, ovviamente in altra città, altro registro imprese.

 

Non penso vi siano problemi per revocare la delibera di trasferimento sede, ma mi chiedo se, come temo, sia necessario

1) iscrivere nel nuovo registro imprese la società

2) attendere che la società sia materialmente iscritta

3) trasferire la sede in altro registro imprese.

 

Non esiste per Voi alcuno spiraglio per potere sostenere che si possa bypassare la sede mai voluta e occupata iscrivendo direttamente i due atti (delibera primo trasferimento - revoca e individuazione nuova sede) nel registro imprese finale ?

 

Ho cercato a lungo ma nulla ho trovato.

 

Qualcuno sa qualcosa ?

 

 

Not. Andrea Cimino, risponde:

 

La delibera dell'assemblea straordinaria ben può essere revocata con effetto ex tunc se si accede alla teoria che ricostruisce come negozio risolutorio il mutuo dissenso.

 

Pertanto, io revocherei la prima delibera, farei trasferire la sede nella città desiderata e iscriverei l'atto solo in quest'ultimo Registro delle imprese.

 

 

Not. Ivano Guarino, in questo senso:

 

Quando vigeva l'obbligo dell'omologazione, il Tribunale di Milano, nel caso di assemblea che avesse assunto più di una delibera, di cui successivamente (prima della intervenuta omologazione) solo alcune venissero revocate, procedeva tranquillamente a omologare le sole delibere non revocate.

 

Ne desumo che, per la delibera revocata, non sussistono le condizioni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

 

Sarei quindi di parere opposto al tuo: la delibera revocata non può essere iscritta.

 

Procederei quindi a una unica iscrizione presso il Registro delle imprese della sede voluta, allegando entrambi i verbali.

 

 

Taluno, tuttavia, potrebbe opinare…


… revoca o modifica delle delibere in precedenza assunte  ha effetto ex nunc


 

Trib. Napoli, 24.04.1996        Società, 1996, pag. 1431

 

 

Il "potere di revoca o modifica delle delibere in precedenza assunte, potere da esercitarsi nel rispetto dei diritti quesiti del socio o dei terzi, non può che operare con effetto "ex nunc", non potendo essere eliminati in radice, almeno limitatamente al periodo anteriore alla sostituzione, i diritti venuti in essere sulla scorta della delibera impugnata".

 

Ove così non fosse si incentiverebbe "l'adozione di delibere "contra legem", giacchè si assicurerebbe alla maggioranza assembleare la facoltà di sostituirle impunemente in caso di impugnativa".